Art. 4.
(Sorveglianza sanitaria).

      1. Al fine di garantire un costante monitoraggio sanitario dei lavoratori esposti ai rischi connessi alle lavorazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, la sorveglianza sanitaria prevista dal capo IV del titolo I del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è estesa, su base volontaria, ai medesimi lavoratori anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
      2. Le attività di sorveglianza sanitaria specifica per i lavoratori di cui al comma 1 sono svolte periodicamente e a titolo gratuito dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con le modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Con il decreto di cui al comma 2, sono altresì individuate idonee forme di informazione e di sensibilizzazione a favore dei soggetti già esposti alle lavorazioni

 

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di cui alla presente legge, al fine del loro coinvolgimento nella attività di sorveglianza sanitaria specifica prevista al medesimo comma 2.